Il 2 luglio 2019 è entrata finalmente in vigore – è diventata cioè operativa – la tanto sospirata “direttiva plastiche” (Dir. 2019/904/UE).

A tutela della salute umana e dell’ambiente, sono state quindi introdotte, a livello europeo, una serie di disposizioni che:

  1. Mettono al bando1 determinati prodotti in plastica monouso2 (cotton-fioc, posate, piatti, cannucce, aste dei palloncini, agitatori per bevande, ma anche contenitori per alimenti, contenitori per bevande e tazze per bevande in polistirene espanso);
  2. Impongono la riduzione del consumo di altri prodotti in plastica monouso (tazze per bevande, contenitori per alimenti);
  3. Impongono  determinate regole di marcatura e di qualità del prodotto in plastica.

Viene inoltre proclamata a chiare lettere la responsabilità estesa del produttore del prodotto in plastica monouso (sistema EPR) – ossia di colui che immette per la prima volta il prodotto nel mercato (sia egli il fabbricante, l’importatore o finanche il venditore) –  il quale sarà obbligato a gestire anche il fine vita del prodotto (accollandosi i relativi costi) e a finanziare mirate campagne di sensibilizzazione dei cittadini sul corretto modo di approcciarsi ai prodotti prima, e ai rifiuti poi, in plastica.

Come auspicato in precedenza3, detto regime EPR viene esteso anche ai produttori di prodotti del tabacco con filtri (quindi anche ai produttori di sigarette), che ora possono vedersi addossati anche i costi dell’istallazione dei contenitori delle cicche, nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati. E ancora, viene estesa ai produttori degli attrezzi da pesca contenenti plastica, immessi sul mercato.

Regole, tuttavia, per ora valide solo a livello europeo, non essendo la direttiva un atto auto-applicativo e dovendo, per tal motivo, essere recepita nel nostro ordinamento. In particolare, la dead line per detto recepimento è stata fissata al luglio 2021 (data che slitta al 2024 per le regole di qualità dei prodotti e per i sistemi EPR).

Anche le relative sanzioni, sono ancora un miraggio. Spetta, infatti, a ciascun Stato Membro prevederne di proprie (entro e non oltre il 3 luglio 2021), purchè – come più volte sottolineato – le stesse risultino poi a conti fatti effettive, proporzionate e dissuasive.

A completare il ciclo, non potevano che esserci disposizioni sulla raccolta differenziata

Il principale problema dei rifiuti in plastica, infatti, consiste nel fatto che il potenziale di riciclaggio/recupero dei rifiuti in plastica è ancora in larga misura non sfruttato.

Vengono, pertanto, posti degli obiettivi ambiziosi di raccolta differenziata – ai fini di un successivo riciclaggio – ad esempio per le bottiglie in plastica, questi si attestano intorno al 77% entro il 2025 e addirittura al 90% entro il 2029.

A valle di tale impalcatura, vengono poi previsti degli obblighi di comunicazione in capo agli Stati Membri degli obiettivi perseguiti/raggiunti e la possibilità di aggiornare il tiro mediante una successiva valutazione e riesame della direttiva in commento.

Si vuole così ovviare a modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari – incentivati dalla multifunzionalità e dal costo relativamente basso dei prodotti in plastica monouso – in favore di prodotti riutilizzabili, sostenibili e circolari.

Ma attenzione!

Se è vero che ridurre i rifiuti in plastica (monouso) è un passo fondamentale per conseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile e di un’economia veramente circolare.

Se non si vuole penalizzare l’impresa italiana, spesso priva delle risorse necessarie a effettuare tale cambio di rotta – dati anche gli elevati costi di una riconversione dell’intero settore produttivo (es. dalla plastica fossile a quella biodegradabile) e della gestione dei sistemi EPR – occorre accompagnare detta riforma con interventi mirati di sussidio e supporto alle imprese, per accompagnarle in tale passaggio.

Per fortuna c’è ancora margine di manovra (abbiamo tempo fino al 2021 e addirittura, in alcuni casi, sino al 2024)!

Dunque, sì all’innovazione circolare, ma supportiamola con idonei contributi alle imprese.

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