End of Waste: con la novella legislativa introdotta dalla conversione in legge del Decreto “Sblocca Cantieri” è parso subito evidente che lo sforzo non era in grado di  risolvere il problema e rilanciare il progetto dell’Economia Circolare.

L’obiettivo era (è) quello di rimuovere gli ostacoli normativi in cui il mondo del recupero dei rifiuti è costretto a seguito della tristemente famosa decisione del Consiglio di Stato (n. 1229/18, che ha tolto cittadinanza alle autorizzazioni  “caso per caso” delle Regioni).

La soluzione appena adottata – nonostante giustificata da un compromesso politico molto faticoso e complesso – risulta, infatti, troppo asfittica e inabile a risolvere il problema. 
Richiama, infatti, a parametro di legittimità dei nuovi titoli autorizzatori, una normativa tecnica obsoleta (risalente al 1998) che esclude, inevitabilmente, quegli impianti che tecnologicamente hanno sviluppato, negli ultimi anni, avanguardie del recupero e, dal rinnovo, quelle autorizzazioni in scadenza, relative a quegli impianti che negli ultimi anni erano stati autorizzati “caso per caso” , prima della criticata decisione del Consiglio di Stato.

Ebbene la situazione va “ri-sbloccata” e definitivamente risolta: ritengo che ognuno debba mettere a disposizione le proprie capacità ed esperienze, al fine di facilitare la risoluzione della problematica.

Questo è il testo che ho pensato e scritto in riforma del precedente, nella prospettiva di superare il problema, sintetizzando e sfruttando l’occasione per anticipare in esso il recepimento della Direttiva 851/2018/UE che, all’art.6, ci indica espressamente i criteri uniformi da seguire per la tutela della salute e dell’ambiente (da recepire entro il 5 luglio 2020) e dall’altro attribuisce legittimità al “caso per caso”, fintanto che non trovino luce i futuri decreti comunitari o nazionali per singola tipologia di rifiuto (modalità peraltro espressamente prevista e legittimata anche nella citata Direttiva – cfr. art. 6 comma 4).

Di seguito il testo del nuovo 184-ter come io lo vorrei.

Mi dite che ne pensate? Come lo migliorereste?


“184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)


1. I rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.


2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione.
Essi includono:

a) l’individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;                                                                  
b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti ;
c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;                                                                                                                                                                                    d) i requisiti affinché  i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.


3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art.17,comma 3, della legge 23 agosto1988, n.400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e  soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1  e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.                                                                                                                                                                                        


4. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002 n.161, 17 novembre 2005 n. 269 e l’art.9 bis, lett. a) e b), del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008 n. 210.
Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell’assenza di violazioni non risolte.


5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell’Unione Europea o a livello nazionale ai sensi  rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto , provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1  e  i criteri di cui al comma 2 , lettere da a ) a e)”.

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