Ho appena depositato una Proposta di Legge Regionale sulla Disciplina in materia di emissioni odorigene.
L’inquinamento olfattivo è una forma di inquinamento atmosferico che resta spesso ai margini del dibattito ecologico ma che può causare gravi disagi per la qualità della vita e per l’ambiente.
Questo tipo di inquinamento, che in gergo tecnico si chiama odorigeno, può compromettere la fruibilità di ambienti e luoghi di residenza, lavoro o svago con conseguente peggioramento della qualità della vita. Anche nel caso in cui le emissioni odorigene generate da alcune attività produttive non siano pericolose per la salute o per l’ambiente, infatti, possono comunque causare situazioni di disagio, come dimostrano frequenti esposti presentati dai cittadini.
Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) ricomprende implicitamente l’inquinamento olfattivo nella definizione di “inquinamento atmosferico”, ma non prevede alcun limite espresso in unità odorimetriche per le emissioni di sostanze odorigene degli impianti.
Questa lacuna normativa è dovuta all’imprevedibilità del disturbo e soprattutto alla difficoltà di determinare oggettivamente l’intensità dell’emissione odorigena e quindi i livelli di accettabilità. In altre parole, quand’è che il cattivo odore, prodotto da impianti che sono sorgenti di emissioni odorigene significative, raggiunge un livello tale da compromettere la qualità della vita e il benessere delle persone?
Nel 2017, è stato introdotto nel TUA l’articolo 272-bis recante “Emissioni odorigene”, che ha previsto che la normativa regionale o le autorizzazioni possano prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Inoltre, nel corso degli ultimi anni, pur in mancanza di una normativa nazionale omogenea, sono stati fatti passi avanti nella definizione di tecniche per la misurazione oggettiva delle emissioni odorigene.
Tra queste, accanto alle metodologie più tradizionali e standardizzate quali l’olfattometria dinamica (metodo che identifica la soglia di rilevazione olfattiva del campione e si basa sull’utilizzo di esaminatori addestrati e selezionati che fungono da “sensori”), l’utilizzo di questionari e la simulazione di dispersione in atmosfera, sono oggi disponibili tecnologie innovative che si basano sull’impiego di metodi strumentali come i nasi elettronici.
Questa Proposta di Legge Regionale è tesa a disciplinare quindi l’individuazione delle sorgenti odorigene e la valutazione dell’impatto olfattivo. Individua inoltre nell’A.R.P.A. il soggetto responsabile delle attività di controllo e monitoraggio e di gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo e dei fenomeni di inquinamento odorigeno.
L’obiettivo è individuare gli strumenti e le regole di autorizzazione, prevenzione e controllo in materia di emissioni odorigene e a determinare il campo di valori entro i quali le attività umane possono considerarsi, in via precauzionale, compatibili con la salute ed il benessere pubblico e la tutela dell’ambiente nel suo complesso, così da garantire al cittadino una migliore qualità e la fruibilità di un ambiente salubre. Questo provvedimento consente inoltre alle imprese di tutelarsi di fronte ad eventuali contestazioni dimostrando, grazie ai campionamenti effettuati, che le emissioni odorigene generate non hanno un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.